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Per gli under 36 Bonus prima casa le novità del decreto Sostegni bis

Bonus prima casa giovani under 36, tra le novità della bozza del decreto Sostegni bis 

Bonus prima casa giovani under 36, tra le novità della bozza del decreto Sostegni bis ci sono l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, un credito d’imposta per gli acquisti assoggettati ad IVA, la cancellazione dell’imposta sostitutiva per i mutui e il dimezzamento degli oneri notarili. Le misure devono essere confermate nel testo ufficiale.

Bonus prima casa giovani under 36, la misura è inserita nella bozza del decreto Sostegni bis, aggiornata al 30 aprile 2021.

Il nuovo provvedimento del governo, da 40 miliardi di euro, prevede agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione da parte di giovani, fino al 31 dicembre 2022: esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale e credito d’imposta pari all’imposta IVA, per le vendite che sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.

Sui mutui per acquistare l’abitazione principale sarebbe inoltre eliminata l’imposta sostitutiva.

Tali misure, tuttavia, necessitano della conferma del testo definitivo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Bonus prima casa giovani under 36: le novità del decreto Sostegni bis

Tra le novità del decreto Sostegni bis c’è il bonus prima casa per giovani under 36 che acquistano l’abitazione principale entro il 31 dicembre 2022.

La misura, inserita nell’articolo 28 della bozza del decreto Sostegni bis del 30 aprile 2021, prevede l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

La nuova misura da 40 miliardi di euro prevede, inoltre, il dimezzamento degli oneri notarili.

Per gli acquisti assoggettati ad IVA, invece, viene stabilito un credito di imposta di importo pari all’importo dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto in questione.

Il credito d’imposta può essere:

  • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni;
  • utilizzato in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • utilizzato in compensazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Un’ulteriore misura riguarda i mutui sulla prima casa, di soggetti di età inferiore a 36 anni: sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Fanno eccezione le seguenti categorie di immobili:

  • categoria catastale A1, abitazioni di tipo signorile;
  • categoria catastale A8, abitazioni in ville;
  • categoria catastale A9, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Il periodo dell’agevolazione è quello compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 dicembre 2022.

Il testo è tuttavia ancora una bozza e le agevolazioni devono trovare conferma in quello che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale con l’emanazione del decreto.

(Tratto da Tommaso Gavi – IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI)